I dettami della Direttiva Nitrati si sono quindi trasferiti attraverso i recepimenti nazionali sino al livello Regionale, inizialmente con la l.r. 37/1993 e, a seguito delle entrate in vigore del d.lgs 152/1999, del d.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e del d.m. 7/4/2006 (Decreto “Effluenti”), con la predisposizione di uno specifico Programma d’Azione, più volte successivamente modificato ed integrato.
L’attuale Programma d’Azione è definito per le zone vulnerabili dalla d.g.r. n°2208 del 14 settembre 2011 (valevole a decorrere dal 2012) e per le zone non vulnerabili dalla d.g.r. n°5868 del 21 Novembre 2007 (sebbene si sia in attesa di una sua revisione per allinearlo a quanto previsto per le zone vulnerabili); esso riguarda sostanzialmente:
- le aziende zootecniche che producono e/o utilizzano azoto proveniente da effluenti di allevamento;
- le aziende non zootecniche che utilizzano azoto proveniente da effluenti di allevamento tramite “contratto di valorizzazione”;
- le aziende non zootecniche che utilizzano azoto proveniente da fertilizzanti di sintesi o comunque diversi dall’effluente di allevamento;
- le aziende che utilizzano acque reflue, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettere a,b,c del d.lgs 152/2006 e le piccole aziende agroalimentari;
- le aziende che utilizzano acque di vegetazione e sanse umide provenienti dall’attività di frantoi oleari.
Il Programma d’Azione, per queste aziende, disciplina:
- l’utilizzazione agronomica e i limiti di utilizzo di diverse fonti di azoto:
- letami e materiali palabili ad essi assimilati;
- liquami e materiali non palabili ad essi assimilati;
- concimi azotati ed ammendanti organici;
- fanghi provenienti da impianti di depurazione;
- digestato anaerobico degli effluenti di allevamento o di materiale vegetale;
- acque reflue, così come definite dall’art. 101, comma 7, lettere a,b,c del d.lgs
152/2006;
- acque di vegetazione e sanse umide provenienti dall’attività di frantoi oleari.
- le pratiche agronomiche e colturali;
- le modalità e il dimensionamento degli stoccaggi dei fertilizzanti azotati, compresi gli effluenti di allevamento;
- le limitazioni spaziali, temporali e quantitative delle fertilizzazioni azotate in funzione della localizzazione dei terreni in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile;
- gli adempimenti amministrativi da presentare ai Comuni su cui insiste il centro aziendale (Programmi Operativi Aziendali, di validità quinquennale e da ripresentare in caso di modifica sostanziale della gestione dell’azoto, e Piani di Utilizzazione Agronomica, la cui redazione è annuale), da eseguire tramite un apposito applicativo informatico in ambiente SIARL e il cui livello di dettaglio è dipendente dalla localizzazione dell’azienda in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile e dal quantitativo totale annuale di azoto prodotto e/o utilizzato;
- il trasporto degli effluenti di allevamento;il monitoraggio delle operazioni aziendali, da realizzare tramite registrazione delle fertilizzazioni entro 10 giorni dalle distribuzioni identificando gli appezzamenti su Carta Tecnica Regionale o su altro strumento idoneo.
Le principali novità introdotte per le zone vulnerabili (tramite la d.g.r. n°2208 del 14 settembre 2011) sono le seguenti:
- introduzione di valori MAS, ovvero quantitativi massimi di azoto efficiente distribuibile alle macrotipologie di colture, indipendentemente dall’asportazione;
- revisione dei periodi generali di divieto di spandimento invernale per le diverse tipologie di fertilizzanti;
- prescrizioni in ordine alla limitazione all’uso degli effluenti in terreni in pendenza;
- incremento dell’efficienza media di distribuzione degli effluenti a partire dal 2012 (già previsto dal D.M. 7 aprile 2006);
- revisione dei valori di produzione reflui ed escrezione azotata relativi agli avicoli (introdotti i valori della Regione Veneto).